Articolo 9 - Convenzione della Legge 20 marzo 2003, n. 77
Articolo 8Articolo 10
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19 aprile 2003
Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

1 Nelle procedura che interessano un fanciullo, se, in virtu' del diritto interno, coloro che hanno responsabilita' di genitore si vedono privati della facolta' di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorita' giudiziaria puo' designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.
2 Le Parti esaminano la possibilita' di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria abbia facolta' di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

Entrata in vigore il 19 aprile 2003
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