Articolo 8 - Accordo della Legge 14 ottobre 1985, n. 609
Articolo 7
Versione
8 novembre 1985
Articolo

1. Il presente Accordo Aggiuntivo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo.
2. Esso si applica altresi' alle domande di pensione presentate ai sensi dell'Accordo, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo, non sia intervenuta una decisione definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni.
3. Presente Accordo Aggiuntivo si applica altresi' a partire dalla sua entrata in vigore a qualsiasi ricalcolo di prestazioni dovute in base all'Accordo.

FATTO a Roma, il 17 aprile 1984 in due originali nelle lingue italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
GIULIO ANDREOTTI

Per il Governo degli Stati Uniti
MAXWELL M. RABB

Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Entrata in vigore il 8 novembre 1985
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