( Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6
L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25 ).
Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'.
((44))
----------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ".