Articolo 25 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
Art. 25.
( Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 ).


Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento, ne' agli effetti delle assicurazioni sociali.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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