Articolo 16 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 settembre 1955
Art. 16.
( Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui e' corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.
Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della infermita', l'assegno e' dovuto per tre mesi al massimo.
I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell' art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento piu' favorevole tra quello previsto dall' art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 , e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.
Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente