Articolo 80 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 79Articolo 81
Versione
22 settembre 1955
Art. 80.
( Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278 ).


Ai sensi dell'articolo precedente s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.
Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta puo' consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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