( Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 ).
Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono. ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2) che "Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' elevato a cinque anni".