Articolo 11 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 10Articolo 12
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22 settembre 1955
Art. 11.
(Art. 33, 2°, 3° e 4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 8 , 10 , 12 C.C. 22 luglio 1938 - Art. 10 C.C. 23 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 28 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 18 dicembre 1939 - Art. 7 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 8 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 15 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ).


Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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