Articolo 32 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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Versione
22 settembre 1955
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Versione
3 maggio 1974
Art. 32.
( Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).
Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato. ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2) che "Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' elevato a cinque anni".
Entrata in vigore il 3 maggio 1974
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