Articolo 6 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
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30 aprile 1968
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1 maggio 1969
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17 luglio 1980
Art. 6.
( Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15 ).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:
a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette; (20)
b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido
permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19. ((28)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962. --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968. --------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969. --------------- AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 7 luglio 1980, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1980, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore;
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore".
Entrata in vigore il 17 luglio 1980
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