( Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 ).
Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
((Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli assegni a norma dell'articolo 2.))