Articolo 26 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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Versione
22 settembre 1955
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Versione
23 dicembre 1984
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Versione
4 aprile 2000
Art. 26.
( Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 ).
Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
((Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli assegni a norma dell'articolo 2.))
Entrata in vigore il 4 aprile 2000
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