Articolo 30 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 29Articolo 31
Versione
22 settembre 1955
Art. 30.
( Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692 ).


Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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