Articolo 35 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
Art. 35.
( Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479 ).


Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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