Articolo 59 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 58Articolo 60
Versione
22 settembre 1955
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Versione
19 ottobre 1961
Art. 59.
( Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


((Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuita' del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.
Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate))
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
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