Articolo 22 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
Art. 22.
( Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 ).


Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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