Articolo 19 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 18Articolo 20
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22 settembre 1955
Art. 19.
( Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479 ).


Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidita' o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di eta' e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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