Articolo 79 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 78Articolo 80
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22 settembre 1955
Art. 79.
( Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 13
L. 6 agosto 1940 n. 1278 ).


Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
c) al personale delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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