( Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).
Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.