Articolo 46 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
Art. 46.
( Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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