Articolo 58 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 57Articolo 59
Versione
22 settembre 1955
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Versione
9 febbraio 1964
Art. 58.
( Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 20 R.D.
21 luglio 1937, n. 1239 ).
Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art. 55, e'
dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Spetta all'interessato l'azione avanti all'Autorita' giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.
Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero sono fatte con lettera raccomandata.
I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'Autorita' giudiziaria decorrono dalla data di consegna della lettera all'ufficio postale. ((11))
Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 .
--------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1964, n. 34) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 ".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1964
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