Articolo 41 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 40Articolo 42
Versione
22 settembre 1955
>
Versione
25 giugno 2008
Art. 41.
( Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Entrata in vigore il 25 giugno 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente