Articolo 57 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 56Articolo 58
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22 settembre 1955
Art. 57.
( Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 ).
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' fissato in 120 giorni.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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