Articolo 75 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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Versione
22 settembre 1955
Art. 75.
( Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938).


La denuncia di cui all'art. 42 e il versamento di cui all'art. 43 sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre solare.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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