Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240
Articolo 15 quinquiesArticolo 15 quinquies
Versione
12 luglio 1987
Art. 19. Concorso per la nomina a maestro vice direttore 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 sostengono le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, cosi' distinte:
1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;
2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.
b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
2) vari tipi di partitura;
3) impiego degli strumenti suddetti.
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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