Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240
Articolo 15 quinquiesArticolo 22
Versione
12 luglio 1987
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Versione
11 giugno 1995
Art. 20. (( (Concorso per la nomina ad orchestrale) )) 1. I candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.
2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Entrata in vigore il 11 giugno 1995
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