Articolo 1 del Decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1975
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Versione
31 dicembre 1977
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall' art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 , per la corresponsione dell'assegno istituito dall' art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e' prorogato al 31 dicembre 1977. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 , convertito con modificazioni, con L. 27 febbraio 1978, n. 41 , ha disposto (con l'art. 5) che il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dal presente articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1977
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