Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall' art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 , per la corresponsione dell'assegno istituito dall' art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e' prorogato al 31 dicembre 1977. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 , convertito con modificazioni, con L. 27 febbraio 1978, n. 41 , ha disposto (con l'art. 5) che il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dal presente articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall' art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 , per la corresponsione dell'assegno istituito dall' art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e' prorogato al 31 dicembre 1977. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 , convertito con modificazioni, con L. 27 febbraio 1978, n. 41 , ha disposto (con l'art. 5) che il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dal presente articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.