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Articolo 2 del Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 57
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Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 57
Articolo 2 del Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 57
Abrogato
Versione
28 febbraio 1914
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Versione
10 febbraio 2011
Confronta le versioni
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248 ))
Entrata in vigore il 10 febbraio 2011
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