Articolo 20 del Decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 gennaio 1995
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Versione
9 marzo 1995
Art. 20. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
Entrata in vigore il 9 marzo 1995
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