Articolo 5 del Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242
Articolo 4Articolo 6
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7 maggio 1996
Art. 5. Contratto di appalto o contratto d'opera 1. L' art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 626/1994 , e' sostituito dal seguente:
" 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".
Nota all' art. 5:
- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.
L'art. 7, comma 3, cosi' recita: "3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b).
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
Entrata in vigore il 7 maggio 1996
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