Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, n. 41
Versione
19 marzo 1981
Art. 1. N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredita', consistente in beni mobili ed immobili per un valore di L. 23.852.162, disposta dalla signora Casini Maria vedova Ceccherini, a favore dell'Unione italiana dei ciechi, sezione provinciale Toscana, e della Scuola nazionale cani guida per ciechi, in Scandicci (Firenze), in parti uguali, con testamento olografo 25 maggio 1978, pubblicato in data 30 gennaio 1975, n. 18152 di repertorio, a rogito dott. Alfredo Tonini, notaio in Firenze, registrato a Firenze in data 3 febbraio 1975, n. 803.

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1981
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 44
Entrata in vigore il 19 marzo 1981
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