2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento e' prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. ((Il consenso a eseguire operazioni di pagamento puo' anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.)) 3. ((Il consenso puo' essere dato)) prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento.
4. ((Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento puo' essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purche' cio' avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.)) .