Art. 25. ((Responsabilita' dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento)) (( 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. )) 2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione e' stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. ((La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) .
(( 4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( 5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( 5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed e' tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( 6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. )) (( 6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( 7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. )) (( 8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. ))
(( 4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( 5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( 5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed e' tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( 6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. )) (( 6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( 7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. )) (( 8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. ))