1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "consumatore": la persona fisica di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni;
b) "servizi di pagamento": ((le attivita' come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;)) :
1) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
2) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
3) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) :
3.1. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
3.2. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
3.3. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) :
4.1. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
4.2. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
4.3. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
6) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
7) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) .
((b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di pagamento;))
c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
((c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo;))
d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
((g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;))
h) " ((utente)) di servizi di pagamento" o " ((utente)) ": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' ((utenti)) di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente ((, espresso in moneta avente corso legale,)) al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
((o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;))
p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) (("autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;)) (( q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita' dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;)) r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all' ((utente)) di servizi di pagamento e che l' ((utente)) deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro ((utente)) del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l' ((utente)) del servizio di pagamento;
s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l' ((utente)) di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo ((104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE)) ;
u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ;
aa) (("tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;)) ((bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo e' limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.
cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea)) .
((2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso.))