Articolo 9 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Articolo 13Articolo 10 bis
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1 marzo 2010
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 9. ((Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite)) 1. ((L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalita' previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.)) La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
(( 2-bis. Se e' coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma, fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1. )) (( 3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non e' conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utente al proprio prestatore di servizi di pagamento. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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