Articolo 17 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Articolo 16Articolo 18
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1 marzo 2010
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1 gennaio 2019
Art. 17. (Irrevocabilita' di un ordine di pagamento) 1. ((Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non puo' essere revocato dall'utente.)) (( 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento e' disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. )) 3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore puo' revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore da' tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l' ((utente)) puo' revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
(( 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento puo' essere revocato solo se e' stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento e' necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della revoca solo qualora cio' sia previsto nel contratto quadro. )) 6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) .
8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento puo' essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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