Articolo 11 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Articolo 10 bisArticolo 16
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1 marzo 2010
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1 gennaio 2019
Art. 11. (Responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate) (( 1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al piu' tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. )) 2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento puo' sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione ((per iscritto alla Banca d'Italia)) all' ((...)) .
(( 2-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e' responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria la costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, anche per le perdite subite. In entrambi i casi e' fatta salva la facolta' del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma. )) (( 3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all'utente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 2-bis. )) 4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti puo' essere previsto in conformita' alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento ((compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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