Fino al 31 gennaio 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; e' altresi' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. ((6a)) A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalita' e morosita' relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981.
La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purche' provino l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorita' amministrativa competente dovra' dichiarare l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.
La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia. (3)
Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico.
Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, e' ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati.
Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati.
La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 . (2)
Nei casi in cui e' prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perche' l'obbligato diretto e' domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga e' concessa agli obbligati di regresso.
Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, e' sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprieta' contadina nonche' il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma. (5)
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 11 convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1981, n. 104 ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 , sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione"." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1981, n. 128 ha disposto (con l'art. 1 comma 6) che "il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 , deva essere emanato entro il 31 maggio 1981". --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456 ha disposto (con l'art. 5-octies) che "i termini di cui all' articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 , modificato dall' articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104 , sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti dalla legge". --------------- AGGIORNAMENTO (6a) Il D.L. 12 settembre 1983, n. 462 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1983, n. 637 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 , per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984."