Articolo 4 ter del Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776
Articolo 4 bisArticolo 4 quater
Versione
25 dicembre 1980
>
Versione
31 gennaio 1981
Art. 4-ter.
Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si puo' a lui sostituire e puo' ottenere in sua vece il contributo.
Ove alla riattazione non provveda ne' il proprietario ne' il locatario, il sindaco, previa diffida, puo' eseguire i ((lavori d'ufficio)) ((Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.
Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera d) del precedente art. 3.
I contributi menzionati alle lettere d) ed e) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi))
Entrata in vigore il 31 gennaio 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente