Articolo 11 del Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776
Articolo 10Articolo 12 bis
Versione
28 novembre 1980
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Versione
25 dicembre 1980
Art. 11. ((Nelle regioni Basilicata e Campania e' sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981))
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
((Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e' concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate.
Il sindaco rilascera' la certificazione d'urgenza. Per le aziende con piu' di cento addetti l'INPS puo' procedere ad accertamenti d'ufficio.
Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.
L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali interessate tengono una contabilita' speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo nonche' alla erogazione dei benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis, 12 e 12-ter e sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.
Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto.
Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982))
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980
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