Art. 15-quater. ((Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'.
Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale))
Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale))