Art. 2. Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Gradi euro euro Tenente Colonnello/ Maggiore 150,00 11,88 24.847,50 Capitano 144,50 11,44 23.936,43 Tenente 139,00 11,00 23.025,35 Sottotenente 133,25 10,55 22.072,86 1° Maresciallo Luogotenente 139,00 11,00 23.025,35 1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 135,50 10,73 22.445,58 1° Maresciallo 133,00 10,53 22.031,45 Maresciallo Capo 128,00 10,13 21.203,20 Maresciallo Ordinario 124,00 9,82 20.540,60 Maresciallo 120,75 9,56 20.002,24 Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) 122,50 9,70 20.292,13 Sergente Maggiore Capo 120,25 9,52 19.919,41 Sergente Maggiore 116,25 9,20 19.256,81 Sergente 112,25 8,89 18.594,21 Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 8,99 18.801,28 Caporal Maggiore Capo scelto 111,50 8,83 18.469,98 Caporal Maggiore Capo 108,00 8,55 17.890,20 Caporal Maggiore scelto 104,50 8,27 17.310,43 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Gradi euro euro Tenente Colonnello/ Maggiore 150,00 100,00 25.905,00 Capitano 144,50 96,33 24.955,15 Tenente 139,00 92,67 24.005,30 Sottotenente 133,25 88,83 23.012,28 1° Maresciallo Luogotenente 139,00 92,67 24.005,30 1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 135,50 90,33 23.400,85 1° Maresciallo 133,00 88,67 22.969,10 Maresciallo Capo 128,00 85,33 22.105,60 Maresciallo Ordinario 124,00 82,67 21.414,80 Maresciallo 120,75 80,50 20.853,53 Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) 122,50 81,67 21.155,75 Sergente Maggiore Capo 120,25 80,17 20.767,18 Sergente Maggiore 116,25 77,50 20.076,38 Sergente 112,25 74,83 19.385,58 Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 75,67 19.601,45 Caporal Maggiore Capo scelto 111,50 74,33 19.256,05 Caporal Maggiore Capo 108,00 72,00 18.651,60 Caporal Maggiore scelto 104,50 69,67 18.047,15 3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 .».
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, S.O.:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , in applicazione dell' art. 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 , viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell' art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 .».
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell' art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, S.O.:
«Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 , recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli l5, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .».
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 :
«Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995 .».
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell' art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 .».
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, S.O.:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , in applicazione dell' art. 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 , viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell' art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 .».
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell' art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, S.O.:
«Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 , recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli l5, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .».
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 :
«Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995 .».