Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185
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Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009 Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Gradi Euro Euro Tenente Colonnello 13,21 272,29 Maggiore 13,21 272,29 Capitano 13,10 270,03 Tenente 12,99 267,67 Sottotenente 12,55 258,54 1° Maresciallo Luogotenente 12,82 264,23 1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 12,82 264,23 1° Maresciallo 12,82 264,23 Maresciallo Capo 12,51 257,90 Maresciallo Ordinario 12,29 253,28 Maresciallo 12,08 248,92 Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) 12,25 252,35 Sergente Maggiore Capo 12,25 252,35 Sergente Maggiore 11,98 246,93 Sergente 11,80 243,18 Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado) 11,86 244,46 Caporal Maggiore Capo scelto 11,86 244,46 Caporal Maggiore Capo 11,80 243,18 Caporal Maggiore scelto 11,76 242,38 1° Caporal Maggiore 17,41 241,24


(1)

2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , nonche' gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennita' operativa di base di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.

(2) (3) (4) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185 , e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;
b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado;
c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella allegata al presente provvedimento. -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 , nel modificare l' art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 , e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 , nel modificare l' art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all' articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 , come integrate dall' articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 , sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 , nel modificare l' art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 , che a sua volta modifica l' art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all' art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.
Entrata in vigore il 3 maggio 2025
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