Articolo 7 - Ordinamento giudiziario
Articolo 6Articolo 7 bis
Versione
21 aprile 1941
Art. 7.

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.
Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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