Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.