Articolo 92 - Ordinamento giudiziario
Articolo 114Articolo 116
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19 marzo 2004
Art. 92.

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ((ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti)) per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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