Articolo 97 - Ordinamento giudiziario
Articolo 76 terArticolo 101
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21 aprile 1941
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25 ottobre 1989
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9 maggio 1998
Art. 97.

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio.

((I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti))
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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