Art. 59.
Sezioni distaccate di corte d'appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.
Sezioni distaccate di corte d'appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.