Articolo 59 - Ordinamento giudiziario
Articolo 47 terArticolo 47 quinquies
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21 aprile 1941
Art. 59.

Sezioni distaccate di corte d'appello.

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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