Articolo 11 - Ordinamento giudiziario
Articolo 10Articolo 12
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21 aprile 1941
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5 aprile 2006
Art. 11.

(( (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni).)) ((Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.

Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.)) ((136)) ------------ AGGIORNAMENTO (136)
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficacie a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
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