Articolo 76 - Ordinamento giudiziario
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Art. 76.

(Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze civili. (162) ((163))

1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge. (162) ((163))

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

--------------- AGGIORNAMENTO (162)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (163)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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