Articolo 73 - Ordinamento giudiziario
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Versione
21 aprile 1941
Art. 73.

Attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.
Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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