Articolo 52 - Ordinamento giudiziario
Articolo 43Articolo 50 bis
Versione
21 aprile 1941
Art. 52.

Sede della corte di appello.

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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