Articolo 43 - Ordinamento giudiziario
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18 ottobre 2024
Art. 43.

(Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario).

Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)) ; ((169))
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. (109)(110a)

------------ AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------ AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (169)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione della presente lettera dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2024
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